ASSORADON “Associazione Italiana Professionisti Radon”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “ASSORADON” “Associazione Italiana
Professionisti Radon”, libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica ed
aconfessionale, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art 36 e
segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Milano, via Comelico n. 18.
Art. 3 – Scopo
L’Associazione ha come scopo lo studio della problematica radon negli ambienti di vita
e di lavoro e di conseguenza la tutela della salute delle persone esposte a tale rischio.
Art. 4 – Attività
L’Associazione persegue il proprio scopo attraverso
a) la divulgazione della problematica del gas radon mediante relazioni tra
persone, professionisti, imprese, enti pubblici e privati ed associazioni, nonché
la promozione di workshops, campagne promozionali, di sensibilizzazione,
tavole rotonde, pubblicazioni, redazione di newsletters, ecc. fungendo anche
da punto di riferimento, aggregazione e scambio di informazioni;
b) il patrocinio di studi, ricerche, convegni ed ogni altra forma di approfondimento
in materia di gas radon; il proporsi come organo consultivo in merito a leggi e
regolamenti; l’elaborazione di piani attuativi a favore di Enti ed Istituzioni;
c) attività di formazione e aggiornamento nelle varie discipline connesse
alla tematica radon, con particolare riferimento alla progettazione, attuazione,
gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della
concentrazione del radon, con eventuale verifica finale e rilascio
dell’attestato di acquisizione delle abilità richieste;
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d) la predisposizione di ricerche, proposte normative nonché elaborazione di
parametri di valutazione e/o soluzioni nel merito delle problematiche legate alla
misurazione, alla prevenzione e/o mitigazione del fenomeno radon in tutti gli
ambienti con presenza di persone, con particolare riferimento alle seguenti
discipline: fisica, geologia ed edilizia;
e) la definizione delle caratteristiche, dei criteri di utilizzo degli strumenti di misura
radon e delle procedure operative, anche in collaborazione con Istituzioni ed
Enti pubblici e privati, attraverso la definizione di specifiche linee guida;
f) la sensibilizzazione rispetto alle modalità di risanamento (mitigazione della
presenza di radon) e la loro incentivazione in tutti i siti ove sia necessario;
g) l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca medica e scientifica sugli
effetti del gas radon sul corpo umano;
h) l’assistenza e la consulenza in favore di cittadini che possono aver subito danni
in conseguenza dell’esposizione al radon, ivi compresa la relativa tutela in
tutte le sedi, anche mediante costituzione di parte civile nei procedimenti
penali pendenti;
i) il riconoscimento, all’interno dell’Associazione, di professionalità specifiche,
anche tramite istituzione di appositi elenchi, secondo criteri da stabilire;
j) stipula di convenzioni per gli associati.
Ogni attività dell’Associazione sarà svolta nel rispetto della normativa e delle
indicazioni nazionali, europee ed internazionali in materia di radioprotezione.
L’Associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che
ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Per il perseguimento delle sue finalità statutarie, l’Associazione potrà avvalersi della
consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le
stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della
rispettiva autonomia.
L’Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere nonché
associarsi ad altre realtà aventi scopi analoghi.
Art. 5 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
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Art. 6 – Soci
Possono essere soci tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, persone
giuridiche, istituti, enti e associazioni che abbiano finalità analoghe e che siano
disponibili ad operare in modo spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche
indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
In sede di adesione i soci si impegnano ad accettare lo statuto, i regolamenti ed ogni
eventuale deliberazione assunta dall’Assemblea. L’opinione personale del singolo
socio non riflette necessariamente quella dell’Associazione.
I soci, all’atto della loro richiesta di ammissione, devono compilare apposito modulo di
iscrizione e comunicare il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta
elettronica certificata (ove disponibile), assumendosi l’impegno di comunicare in modo
formale ogni eventuale modifica.
I soci si distinguono in

  • fondatori: hanno dato origine alla presente Associazione ed approvato il relativo
    statuto impegnandosi al rispetto di quanto ivi previsto;
  • ordinari: persone fisiche che sottoscrivono la quota associativa ed accettano lo
    statuto sociale, con impegno espresso a sostenere lo scopo dell’Associazione ed a
    valorizzarne l’attività;
  • sostenitori: istituti, enti, società, associazioni e in generale persone giuridiche che
    sostengono economicamente e materialmente le attività dell’Associazione;
  • collettivi: istituti, enti, associazioni che sostengono moralmente le attività
    dell’Associazione;
  • junior: studenti in percorsi di laurea dell’area tecnica e scientifica, non ancora
    professionisti che si affacciano alla problematica radon per attività di studio o
    tirocinio;
  • onorari: ovverosia tutti coloro che sono considerati benemeriti nei confronti
    dell’Associazione o che si sono distinti per l’impegno e la valorizzazione degli scopi
    dell’Associazione.
    Art. 7 – Ammissione dei soci
    L’ammissione dei soci ordinari, sostenitori e collettivi è deliberata dal Consiglio
    Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei 2/3.
    L’ammissione dei soci junior è deliberata dal Presidente del Consiglio Direttivo previo
    confronto e verifica del modulo d’iscrizione con almeno un membro del Consiglio
    Direttivo, senza che si renda necessaria la convocazione dell’intero Consiglio.
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    I soci junior che, terminato il percorso di studi, vogliano essere ammessi come ordinari
    dovranno effettuare una nuova richiesta di iscrizione secondo le modalità
    indicate per i soci ordinari. Qualora la richiesta venisse accettata, il socio dovrà
    versare l’eventuale differenza della quota associativa.
    Contro il rifiuto di ammissione per qualsiasi tipologia di socio non è ammesso appello.
    La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio
    Direttivo.
    Art. 8 – Diritti del socio
    I diritti di voto, per tutte le materie riservate all’Assemblea dalla legge e dal presente
    statuto, sono riservati ai soci, ad eccezione dei soci collettivi e junior, in regola con il
    pagamento della quota associativa.
    Tutti i soci hanno diritto a frequentare i corsi di cui l’Associazione si fa promotrice e più
    in generale a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla medesima, fermo
    restando il rispetto delle regole stabilite per ogni singolo evento.
    Art. 9 – Doveri del socio
    Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali
    regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
    In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine, al
    decoro o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed
    applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione.
    In particolare, ciascun socio deve
  • rispettare le norme contenute nell’atto costitutivo, nello statuto, nel codice etico, nei
    regolamenti dell’Associazione e tutte le deliberazioni prese dai relativi organi;
  • tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa
    gettare discredito sull’Associazione e/o sui suoi rappresentanti e/o soci;
  • pagare la quota sociale di iscrizione annuale entro il termine e nella misura stabilita
    dal Consiglio Direttivo;
  • cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita;
  • mantenere stretto riserbo in ordine alle informazioni ed alle procedure interne
    all’Associazione, alle competenze tecniche operative ed informatiche dalla
    medesima sviluppate.
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    Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
    Il rapporto associativo termina per effetto di recesso o di esclusione. Il socio può
    recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al
    Consiglio Direttivo.
    I soci junior perderanno la qualifica di socio l’anno solare successivo al
    conseguimento del traguardo relativo al loro percorso di studi.
    Il socio può essere escluso dall’Associazione per violazione dei doveri di cui all’art. 9
    che precede. L’esclusione è deliberata con voto favorevole della maggioranza dei 2/3
    del Consiglio Direttivo, previa audizione del diretto interessato.
    I soci esclusi possono presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri contro
    il provvedimento di esclusione entro trenta giorni, mediante raccomandata r.r. e/o pec.
    Il Collegio deciderà nei successivi 90 giorni con decisione non impugnabile.
    I soci fondatori possono essere esclusi dall’Associazione a condizione che ricorrano
    congiuntamente le seguenti condizioni: voto unanime del Consiglio Direttivo, di tutti gli
    altri fondatori ed il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari.
    In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa versata non
    verrà restituita.
    In tutti i casi di perdita della qualifica di socio è fatto assoluto divieto, pena il
    risarcimento del danno, dell’utilizzo del nome, logo e di qualsiasi documento o
    elaborato dell’Associazione, siano essi su supporto fisico o digitale.
    Art. 11 – Intrasmissibilità quote
    Le quote associative, così come ogni altro contributo versato a qualunque titolo dai
    soci, sono intrasmissibili inter vivos e mortis causa.
    Art. 12 – Gratuità delle prestazioni
    L’attività svolta dai soci in seno all’Associazione è gratuita; questi ultimi avranno
    pertanto solo diritto al mero rimborso delle spese concordate con il Consiglio Direttivo
    e regolarmente documentate.
    E’ comunque facoltà del Consiglio Direttivo attribuire compensi a soci per lo
    svolgimento di attività di volta in volta predeterminate.
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    Art. 13 – Patrimonio sociale – mezzi finanziari
    Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, dai
    contributi, donazioni e rimborsi eventualmente ricevuti.
    Il Consiglio Direttivo delibera sulla destinazione delle risorse, in armonia con le finalità
    statutarie dell’Associazione.
    È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
    riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
    distribuzione non siano imposte dalla legge.
    Art. 14 – Procedure e tecniche sviluppate
    Lo sfruttamento ed utilizzo delle procedure e tecniche sviluppate da parte dei soci o
    ex soci sarà consentito nel rispetto di quanto statuito dall’Assemblea.
    Art. 15 – Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario
    L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
    Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo che verrà sottoposto
    all’assemblea per l’approvazione. Il rendiconto, con i documenti giustificativi, deve
    essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per
    l’Assemblea.
    Entro 15 giorni dall’approvazione dell’Assemblea una copia del bilancio, corredata
    dalla relazione sulla gestione e dal verbale, sarà esposta con apposito avviso presso
    la sede dell’Associazione e nell’area riservata del sito web ufficiale.
    Art. 16 – Cariche sociali
    Sono eleggibili alle cariche sociali i soci fondatori nonché i soci ordinari iscritti da
    almeno due anni.
    Tale limite non si applica per i primi quattro anni dalla data di costituzione
    dell’Associazione, di tal che tutti i soci potranno essere eletti indipendentemente dalla
    relativa anzianità associativa. A partire dal quinto anno opererà inderogabilmente la
    previsione di cui al primo capoverso.
    Non sono eleggibili alle cariche sociali i soci sostenitori, collettivi, junior ed onorari.
    Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto
    dalla data di ricezione da parte dell’Associazione.
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    I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad
    almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, saranno dichiarati
    automaticamente decaduti dalla carica.
    Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese
    sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato dal Consiglio Direttivo
    per impegni di carattere permanente.
    Art. 17 – Organi sociali
    Sono organi dell’Associazione
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Probiviri.
    Art. 18 – Assemblea dei Soci
    L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
    Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; nel caso dei soci sostenitori e
    collettivi ne ha diritto un rappresentante da loro designato.
    Ogni socio ha diritto ad un solo voto in Assemblea, ad esclusione dei soci collettivi e
    junior che possono partecipare, previa richiesta e relativa accettazione, ma non hanno
    diritto al voto.
    Ciascun socio può delegare la propria partecipazione all’Assemblea ad altro socio con
    delega scritta. Ogni socio presente in Assemblea può essere portatore fino ad un
    massimo di due deleghe di altri soci.
    L’Assemblea viene convocata, almeno una volta l’anno, dal Presidente del Consiglio
    Direttivo o in mancanza da un Vicepresidente, mediante comunicazione di posta
    elettronica da inoltrarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per
    l’adunanza, e potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
    L’Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da
    un Vicepresidente, su richiesta formale di almeno il 20% dei soci con diritto di voto.
    E’ ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza, a condizione che il
    Presidente ed il Segretario dell’Assemblea siano riuniti nel medesimo luogo.
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    E’ di competenza dell’Assemblea
  • l’approvazione del bilancio, della relazione relativa alla destinazione dell’avanzo di
    gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • la nomina e/o revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • l’aumento sino ad un massimo di otto unità del numero dei componenti del Direttivo
    (che si aggiungeranno a quelli di cui all’art. 19): in tale evenienza, occorrerà sia il
    voto unanime dei soci fondatori che quello favorevole della maggioranza dei soci
    presenti;
  • l’approvazione di eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
  • la decisione in merito a tutte le questioni riservate alla sua competenza dallo statuto,
    dalla legge o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • la nomina dei Componenti il Collegio dei Probiviri;
  • la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell’Associazione;
  • la modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
  • lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
  • l’istituzione di sedi secondarie.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un
    segretario. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente e designa il
    segretario.
    Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la regolarità della convocazione e della
    costituzione dell’assemblea e il diritto ad intervenire. Delle riunioni dell’Assemblea si
    redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
    L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
    presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
    In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a
    maggioranza.
    L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
    con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
    In seconda convocazione è invece validamente costituita con la presenza di almeno
    il 50% dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
    La modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la
    nomina, revoca ed i poteri dei liquidatori dovranno essere deliberati con il voto
    unanime dei fondatori e di almeno 2/3 dei soci.
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    Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto di regolamenti e/o di altre disposizioni
    assembleari obbligano tutti i soci, anche se assenti o astenuti dal voto.
    Art. 19 – Il Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio.
    Il Consiglio Direttivo è composto per il primo anno di cinque membri, scelti tra i soci
    fondatori. A partire dal secondo anno detto organo sarà incrementato di quattro
    componenti eletti tra i fondatori e/o i soci ordinari; in tale ultima evenienza resteranno
    ferme le cariche già assunte in seno all’organo direttivo.
    Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni; tutti i suoi membri sono rieleggibili.
    Ad eccezione del primo anno il numero complessivo dei componenti del consiglio sarà
    pari a nove, salvo eventuale incremento da parte dell’assemblea.
    La maggioranza assoluta dei membri del Direttivo dovrà sempre essere scelta
    all’interno dei soci fondatori, fino a quando ve ne sarà la possibilità.
    Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la rappresentanza
    dell’Associazione di fronte ai soci ed in giudizio. Il Presidente sovrintende in particolare
    all’attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo e può aprire e
    chiudere conti correnti.
    Il Consiglio può nominare fino a due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in
    caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.
    I Vicepresidenti affiancano il Presidente nell’esercizio della sua attività. Essi sono scelti
    tra i membri del Consiglio Direttivo, ed hanno anch’essi la rappresentanza processuale
    dell’Associazione.
    Il Consiglio Direttivo può nominare un consigliere Segretario ed un consigliere
    Tesoriere.
    Il Segretario ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e potrà svolgere
    le mansioni che gli verranno espressamente delegate dal Consiglio.
    Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’Associazione e potrà svolgere
    tutte le mansioni a tale compito connesse così come meglio verranno individuate nella
    delega del Consiglio.
    Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
    e può compiere ogni atto necessario alla vita dell’Associazione ad eccezione di quelli
    espressamente riservati per statuto all’Assemblea e ad altri organi dell’Associazione.
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    In particolare, ha il compito di
  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle
    sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del
    caso;
  • predisporre il bilancio consuntivo;
  • redigere e aggiornare il codice etico;
  • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le
    quote associative;
  • deliberare, in caso di violazione dei doveri di cui all’articolo 9, l’adozione nei
    confronti del socio dei provvedimenti di richiamo, diffida ed esclusione
    dall’Associazione;
  • deliberare su ogni altro oggetto posto al suo esame dal Presidente e/o altro membro
    del Consiglio Direttivo;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni
    pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la
    realizzazione di iniziative didattico/formative, anche specifiche;
  • curare la tenuta degli elenchi di cui al punto i) art. 4 con adozione dei provvedimenti
    di ammissione e/o cancellazione;
  • nominare i soci onorari previa delibera unanime di tutti i componenti.
    Il Consiglio Direttivo può stilare inoltre uno o più regolamenti per il funzionamento
    dell’Associazione e per disciplinare le modalità di perseguimento degli scopi
    associativi da sottoporre all’assemblea dei soci per l’approvazione.
    Lo stesso potrà altresì delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi
    componenti.
    Il Direttivo potrà inoltre nominare, tra i soci, delegati di zona che avranno quale unico
    compito la promozione a livello locale dell’Associazione e relativi scopi; questi ultimi
    potranno essere revocati in ogni tempo e senza preavviso nonché ad insindacabile
    giudizio dell’organo consiliare.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o
    che ne sia fatta richiesta da due o più dei suoi membri e comunque almeno due volte
    all’anno.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con comunicazione anche
    telematica inviata almeno cinque giorni prima della riunione.
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    In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque
    validamente convocato.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi
    membri. E’ ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza.
    Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza da un vice Presidente.
    Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
    Per deliberazioni che comportino impegni all’Associazione superiori a euro 10.000,00
    (diecimila/00) occorrerà̀ il voto di 2/3 del Consiglio Direttivo.
    In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
    Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà
    sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà a
    cooptazione.
    I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea dell’Associazione.
    Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decadrà e
    l’Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.
    I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati, per giusta causa,
    dall’assemblea con voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci fondatori e
    di 2/3 dei soci ordinari, con astensione dal voto del Consigliere/i interessato/i.
    Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro
    mandato, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, regolarmente
    documentate e preventivamente autorizzate.
    Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri
    Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è composto di tre membri effettivi
    eletti dall’Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili.
    Vista la peculiarità della funzione uno dei componenti del Collegio potrà essere scelto
    dall’assemblea anche al di fuori dei soci purché il soggetto designato si impegni a
    svolgere la funzione a titolo gratuito.
    In sede di elezione l’assemblea provvederà altresì alla designazione di n. 2 membri
    supplenti in caso di successiva indisponibilità di uno o più dei componenti del Collegio
    del Probiviri.
    Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all’uopo convocata dall’eletto
    più anziano in età.
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    Il Collegio dei Probiviri
  • decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione e/o richiamo e/o
    diffida;
  • decide sulle controversie di qualsiasi natura tra i soci e l’Associazione e tra i soci e
    gli organi sociali;
  • decide in merito ai ricorsi presentati dai soci avverso il provvedimento del Consiglio
    Direttivo di esclusione e conseguente cancellazione dagli elenchi di cui all’art.4
    punto i).
    Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro 15 giorni dal ricevimento
    del ricorso e/o della formale richiesta.
    Il deferimento al Collegio può essere effettuato da ciascun membro del Consiglio
    Direttivo ovvero su richiesta di almeno tre soci.
    Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente
    articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede
    stragiudiziale. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
    Art. 21 – Scioglimento
    Nell’ipotesi di scioglimento, l’Assemblea dovrà nominare due liquidatori che
    provvederanno congiuntamente alle incombenze del caso.
    Art. 22 – Clausole finali
    Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi
    generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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